Rigetto del ricorso avverso le sentenze del CNF: il contributo unificato raddoppia

Nel caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa (art. 13 D.P.R. n. 115/2002).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment