Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’avvocato stabilito

E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dall’incolpato che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione irrogata dal CDD all’avvocato stabilito per aver adottato ed utilizzato il titolo italiano in forma abbreviata (“avv.” e “avv.S.”), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello stato membro ospitante. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 235 dell’8 novembre 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 1° giugno 2017, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 317, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 305, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 08 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 19 Aprile 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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