Reiscrizione all’albo a seguito di radiazione: l’oggetto di valutazione della condotta “irreprensibile”

La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di radiazione (ovvero, per il regime previgente, anche di cancellazione disciplinare) non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione (o di cancellazione disciplinare) potrebbe mai essere disposta la reiscrizione. Ai fini della reiscrizione è infatti necessario valutare il comportamento successivo del richiedente, compreso il risarcimento delle parti lese (Nel caso di specie, a seguito di radiazione per appropriazione indebita di una ingente somma di denaro, il COA aveva respinto la domanda di reiscrizione anche alla luce dell’inadempimento del richiedente stesso all’accordo transattivo con cui si era obbligato a restituire il maltolto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione avverso la predetta delibera di rigetto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 180 del 21 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 21 Ottobre 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 14 Settembre 2020 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22511 del 26 Luglio 2023 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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