Regolamento di competenza e conflitto meramente “virtuale”: necessaria l’apertura o pendenza dei procedimenti disciplinari

Affinché il CNF possa essere chiamato a risolvere un conflitto di competenza tra Consigli territoriali (artt. 38, co. 2, e 49 R.D.L. n. 1578/1933 nonché art. 45 cpc), è necessaria la contemporanea pendenza di procedimenti avanti a Giudici disciplinari diversi ove questi si dichiarino tutti competenti a procedere, ovvero quantomeno l’apertura dei procedimenti stessi allorché si ritengano tutti incompetenti, come nel caso in cui il giudice indicato come competente, a seguito della decisione dichiarativa di incompetenza da altro giudice, ritenga a sua volta di essere incompetente (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale si era dichiarato incompetente in favore di altro CDD, senza tuttavia aver aperto il relativo procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 206 del 22 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 22 Novembre 2021 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
Giurisprudenza CNF

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