Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti

L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista si era fatto consegnare dal cliente una notevole somma, motivando tale richiesta con la necessità -in realtà insussistente- di costituire un fondo cauzionale finalizzato a definire potenziali procedimenti tributari con l’Agenzia delle Entrate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 28 Aprile 2015 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 19 Settembre 2013 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15206 del 22 Luglio 2016 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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