Radiato dall’albo forense il magistrato onorario che violi i doveri di garanzia, imparzialità ed indipendenza della funzione giurisdizionale

Compromette irrimediabilmente l’immagine e la reputazione dell’intera classe forense, l’avvocato che, nell’esercizio della funzione di magistrato onorario, deleghi la redazione delle proprie sentenze a terzi per lucrare maggiori guadagni derivanti dalla stesura di un maggior numero di provvedimenti ovvero al fine di favorire una delle parti in causa, anche in violazione delle norme sulla competenza territoriale e per valore (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 310 del 20 Ottobre 2016 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 17 Ottobre 2013 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9910 del 18 Aprile 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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