Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro

La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicizzato il proprio studio professionale a mezzo di volantini lasciati e/o fatti depositare sul parabrezza delle vetture in sosta, ivi affermando di praticare prezzi popolari).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 207

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 15 marzo 2013, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 29 Dicembre 2014 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 27 Ottobre 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment