Professione forense: l’incompatibilità non richiede che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente

In tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della legge n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), è sufficiente l’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest’ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l’incompatibilità quanto all’iscrizione all’albo degli avvocati (anche all’elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023

Giurisprudenza Cassazione

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