Procedimento disciplinare – Termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 – Applicabilità – Decorrenza – Ragioni

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall’art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all’1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto l’impugnazione avverso la decisione disciplinare del COA oltre i 20 giorni previsti dall’art. 50 RDL n. 1578/1933. Il CNF, rilevato che la notifica della decisione era intervenuta quando era già vigente il termine di 30 giorni di cui all’art. 61 L. n. 247/2012, ancorché previsto con riferimento alle decisioni del CDD, ha comunque ritenuto tempestivo il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Savi), sentenza n. 125 del 25 giugno 2021

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Sambito), SS.UU, sentenza n. 32360 del 13 dicembre 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 25 Giugno 2021 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 25 Novembre 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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