Procedimento disciplinare – Sospensione delle esecutività delle decisioni del Consiglio nazionale forense – Competenza delle Sez. Unite della Cassazione.

Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio nazionale forense contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine di presa d’atto della decisione del Consiglio nazionale forense di rigetto del ricorso contro provvedimento di cancellazione dall’Albo Speciale e di dare esecuzione alla cancellazione – Inammissibilità.
Il potere di sospendere la esecutività delle decisioni del Consiglio nazionale forense spetta unicamente alle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui, con indirizzo costante, a seguito di ricorso per Cassazione avverso pronuncia del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, la sospensione della esecuzione della statuizione impugnata può essere disposta dalle Sezioni Unite della Corte suprema non in sede di decisione del ricorso medesimo, ma soltanto in via preventiva ed in Camera di Consiglio, su istanza del ricorrente (art. unico, legge 1973, n. 738, modificato dall’art. 56, quarto comma, R.D.L. 1933, n. 1578).
È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la deliberazione del Consiglio dell’Ordine locale con cui, preso atto di una precedente decisione del Consiglio nazionale forense, di rigetto del ricorso contro un provvedimento di cancellazione dall’Albo Speciale, veniva deciso di dare esecuzione alla cancellazione. Infatti la decisione opposta integra la figura di un provvedimento del tutto atipico, non previsto dalla legge professionale fra quelli impugnabili, trattandosi – nel caso di specie – non di una decisione che presuppone, per essere ritenuta tale, un esame del merito ed una motivata deliberazione, bensì di una mera presa d’atto del provvedimento di sospensione divenuto esecutivo – per effetto della pronuncia del Consiglio nazionale forense, provvedimento al quale il Consiglio locale doveva – (in adempimento di un preciso ed univoco obbligo di legge) – dare esecuzione con conseguente invito all’Avvocato di uniformarsi allo stesso. (Improponibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 14 aprile 1993, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 14 Aprile 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Aprile 1993
Giurisprudenza CNF

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