Procedimento disciplinare – Ricusazione – Decisione di inammissibilità dei motivi di ricusazione – Impugnazione al C.N.F. – Inammissibilità.

Per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che prevede la necessità di rinvenire nell’ordinamento forense la specifica norma che consenta l’impugnazione della decisione, è inammissibile il ricorso avverso la decisione con la quale il C.d.O., a cui siano stati rinviati gli atti relativi alla ricusazione dei componenti di un altro consiglio, dichiari l’insussistenza dei motivi di ricusazione e rinvii per la decisione al C.d.O. originario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 7 luglio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 19 settembre 2007, n. 105

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 19 Settembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 07 Luglio 2006
Giurisprudenza CNF

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