Procedimento disciplinare: mancanza del numero legale a seguito di astensione o ricusazione

Allorquando, a causa delle contemporanea astensione di tutti o della maggioranza dei Consiglieri del COA distrettuale di appartenenza (ovvero per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricusazione), venga meno il numero legale per deliberare, la decisione deve essere assunta dal COA costituito presso la sede della Corte di Appello più vicina, alla stregua dell’art. 2 d. lgs.vo C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597 ratione temporis applicabile (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Salazar, rel. Baffa, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 6958 del 17 marzo 2017

NOTA:
Con riferimento ai CDD, cfr. ora l’art. 9 Reg. CNF n. 2/2014 e la tabella ivi richiamata.

Giurisprudenza Cassazione

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