Procedimento disciplinare: le norme sulla composizione variabile del CNF

Il precetto sulla composizione variabile dei Collegi o dei Consigli centrali degli Ordini professionali in generale (e del Consiglio nazionale forense, in particolare), di cui agli artt. 16 e 22 del D.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, non è inscindibilmente ed ontologicamente collegato allo “stato di guerra” e alle connesse difficoltà dei collegamenti esistenti alla data di entrata in vigore del detto D.Lgs.Lgt.; al contrario, esso rinviene la propria ragion d’essere, per un verso, nel rilevante numero dei chiamati a comporre i Collegi dei quali si tratta, e per altro verso, nella necessità di contemperare la funzionalità dei Collegi con le prioritarie esigenze professionali dei loro componenti. Con riguardo al Consiglio nazionale forense, la scissione tra persistenza in vigore degli artt. 16 e 22 del citato D.Lgs.Lgt. e cessazione dello stato di guerra è comprovata dall’art. 18 dello stesso testo normativo, che prevede l’applicabilità delle disposizioni di quella fonte legislativa fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell’ordinamento forense.

Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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