Procedimento disciplinare: la mancata audizione dell’indagato e dell’incolpato (nel regime previgente)

La mancata audizione del professionista nella fase di indagini non è motivo di nullità del procedimento disciplinare, mentre nella successiva fase dibattimentale essa rileva solo qualora l’incolpato abbia fatto espressa richiesta di avere la parola e non gli sia stata data (art. 50 del RD 37/34, ratione temporis applicabile). (Nel caso di specie, il professionista eccepiva l’asserita nullità del procedimento disciplinare a suo carico, nel quale era stato ascoltato il suo difensore costituito e non pure lui personalmente. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che l’incolpato non aveva richiesto di interloquire e che comunque non vi era stata violazione del suo diritto di difesa stante l’arringa dal proprio avvocato, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 24 novembre 2017, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 24 Novembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Dicembre 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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