Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiché il principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall’art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale, considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 6 novembre 2017, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 06 Novembre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 12 Settembre 2013 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment