Procedimento disciplinare: la (asserita) mancata ricezione della decisione notificata a mezzo posta elettronica certificata

La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all’Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 341 del 29 dicembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 29 Dicembre 2023 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 29 Dicembre 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

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