Procedimento disciplinare: il termine per l’indicazione dei testimoni è perentorio

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine entro il quale, a norma dell’art. 48 r.d. n. 37 del 1937, l’incolpato, il suo difensore e il P.M. possono prendere visione degli atti del procedimento, produrre documenti e indicare testimoni, contenuto nella citazione ad essi notificata, deve ritenersi perentorio.

Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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