Anche nell’ambito del procedimento disciplinare forense, la scelta di sentire o no i testimoni, ed ancor più reputarli attendibili, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito: la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituendo, invero, un potere tipicamente discrezionale del medesimo, esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 219 del 06 Novembre 2020
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