Procedimento disciplinare: il diritto (europeo) all’audizione personale

La sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a giudizio penale è conforme ai principi comunitari e al relativo procedimento si applica l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Diritto a un equo processo), sicché al professionista deve riconoscersi il diritto di audizione personale, che può essergli eccezionalmente negato solo ove sia necessario procedere con indefettibile urgenza (Nel caso di specie, un avvocato austriaco, condannato in sede penale per aver facilitato l’ingresso illegale di diversi moldavi in Austria attraverso l’Italia, lamentava di essere stato sospeso cautelarmente, dal proprio Consiglio Disciplinare, sulla base della sola istruttoria documentale ed in difetto di una sua audizione orale, che pure aveva richiesto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte, rilevato che l’efficacia del provvedimento cautelare adottato dal giudice disciplinare non richiedeva un processo decisionale tanto urgente da escludere il diritto dell’incolpato all’audizione personale, ha conseguentemente accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione) .

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2016 (Blum vs. Austria)

NOTA:
In ambito nazionale, cfr. l’art. 59 lett. e) L. n. 247/2012, secondo cui “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di […] rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”, nonché, con specifico riferimento al procedimento cautelare, l’art. 60 co. 1 L. n. 247 cit., secondo cui “la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione”.
Con riferimento alla previgente disciplina, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 29 ottobre 1998, n. 131, secondo cui: “L’audizione del professionista con il termine di comparizione di dieci giorni previsto dagli artt. 43 e 45 r.d.l. 1578/33 per il procedimento disciplinare è necessaria anche nel procedimento per la sospensione cautelare, in ossequio ad una norma generale di garanzia dell’incolpato ai fini di una compiuta difesa. Né tale mancanza può ritenersi sanata dalla mera presenza dell’incolpato, ascoltato dal solo consigliere relatore, per la fase preliminare al procedimento disciplinare”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 05 Aprile 2016
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