Procedimento disciplinare: i testi non hanno l’obbligo di prestare giuramento

Ai sensi dell’art. 48 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), i testimoni assunti nei procedimenti disciplinari avanti ai colleghi degli ordini territoriali non sono tenuti a prestare giuramento, atteso, in particolare, che tale norma fa specifico riferimento (disponendone l’applicabilità ai procedimenti suddetti) solo agli artt. 358 e 359 cod. proc. pen. (vecchio testo), senza richiamare anche l’art. 449 dello stesso codice, prevedente l’obbligo del giuramento per la fase dibattimentale; né, interpretato in tal senso, l’art. 48 suindicato è sospettabile d’illegittimità costituzionale, stante la diversa natura del procedimento disciplinare e di quello penale, volti, rispettivamente, a tutelare interessi propri di una categoria professionale e della generalità dei cittadini.

Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1992, n. 12391, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)

Giurisprudenza Cassazione

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