Procedimento disciplinare: i limiti all’ammissione di prove in sede di appello

In tema di procedimento disciplinare, sebbene l’art. 63 RDL n. 37/1934 conferisca al CNF la facoltà di procedere a ogni indagine ritenuta utile, in sede di appello la prova viene assunta solo in casi eccezionali ed in particolare allorché sia stata richiesta e disattesa in primo grado (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto ammettersi, per la prima volta avanti al CNF, una articolata prova per testi, peraltro ritenuta comunque inconferente e di nessuna utilità al fine dell’accertamento dei fatti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 360

NOTA:
In senso conforme, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Testa), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 1, secondo cui “i mezzi di prova orale dedotti dal ricorrente in sede di ricorso, non possono essere ammessi se non nell’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; infatti il potere istruttorio del giudice d’appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado“.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 360 del 15 Dicembre 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Novembre 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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