Procedimento disciplinare: esclusa la facoltà di ricusazione (e l’obbligo di astensione) nella fase predibattimentale

Qualsiasi attività svolta dal Consiglio territoriale, attraverso i propri componenti, nella fase di indagine anteriore e propedeutica alla instaurazione del procedimento disciplinare deve ricondursi ad una vera e propria attività amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex art. 51 c.p.c., relative all’obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 163.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 28 Dicembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Ottobre 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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