Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Esecutività – Incidente di esecuzione – Inammissibilità.

La decisione disciplinare del C.N.F. è esecutiva per legge dal momento della sua pubblicazione e notificazione all’incolpato, mentre la coeva comunicazione al C.d.O. territoriale preso il quale l’interessato risulta essere iscritto, serve allo scopo di consentire le conseguenti annotazioni che il consiglio è tenuto ad effettuare quale custode dell’albo. Pertanto, è inammissibile l’incidente di esecuzione proposto per eccepire la competenza del C.d.O. territoriale; nella fase esecutiva l’esecuzione avviene, infatti, in modo automatico e il Consiglio territoriale ha la sola funzione di semplice annotazione, dopo aver accertata la formalità della notifica effettuata. (Nella specie peraltro l’eccezione di esecuzione sarebbe stata comunque inammissibile perché il C.N.F. non aveva pronunciato ancora la sua decisione, e la decisione del Consiglio dell’ordine territoriale era priva di efficacia esecutiva a seguito della impugnazione proposta al C.N.F.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trieste, 23 novembre 1998 e decisione C.N.F. 25 marzo 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 16 febbraio 2007, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 16 Febbraio 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 23 Novembre 1998
Giurisprudenza CNF

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