Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Firma del Presidente e del Segretario – Firma del Presidente e del Segretario in carica al momento del deposito della decisione – Legittimità.

La decisione disciplinare del C.d.O., secondo quanto normativamente disposto deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario; né consegue che affinché siano soddisfatti i requisiti previsti dagli articoli 44 e 51 r.d. n. 37/1934 è sufficiente che le decisioni siano sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non erano in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 30 Ottobre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Ottobre 2004
Giurisprudenza CNF

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