Procedimento disciplinare davanti al COA e violazione del termine di comparizione

La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al C.d.O. locale impedisce che, in presenza di una diversa disciplina, si applichino automaticamente ad esso le norme proprie del procedimento giurisdizionale; pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli art. 45 r.d. n. 1578/33 e 47 r.d.l. n. 37/34, non è applicabile analogicamente l’art. 163 bis c.p.c. e quindi la concessione all’imputato di un termine di comparizione minore a dieci giorni non determina la nullità del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 17 Settembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 07 Luglio 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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