Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza n. 77 del 18 settembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 18 Settembre 2019 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 19 Settembre 2017 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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