Procedimento disciplinare avviato sulla base di intercettazione telefonica avvocato-cliente

L’art. 8 CEDU protegge la riservatezza di qualsiasi “corrispondenza” tra individui ed in particolare quella tra gli avvocati ed i propri clienti, che è fondamentale in una società democratica per il corretto funzionamento della giustizia. Conseguentemente, l’intercettazione delle telefonate tra avvocato e cliente deve in generale ritenersi vietata, a meno che non sia eccezionalmente prevista dal diritto interno per il perseguimento di uno scopo legittimo, nel rispetto di criteri di proporzionalità e con espressi limiti all’ingerenza (categorie di persone intercettabili, tipi di reati, durata dell’intercettazione), sì da scongiurarne abusi che costituirebbero violazione del diritto di difesa (Nel caso di specie, dall’intercettazione telefonica emergeva a carico dell’avvocato la violazione del segreto professionale, da cui scaturiva un procedimento disciplinare).

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. V, sentenza del 16 giugno 2016 (V.-C.,C. vs. Francia)

NOTA:
Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 Giugno 2016
varie

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