La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 51, c. 2, L. n. 247/2012).
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9547 del 12 Aprile 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 117 del 15 Luglio 2020
0 Comment