Procedimento disciplinare: ai fini della competenza territoriale del CDD non si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, essendoci una disciplina espressa dell’Ordinamento forense

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 51, c. 2, L. n. 247/2012).

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021

Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment