PREVIDENZA – Cancellazione retroattiva dalla Cassa per accertata incompatibilità – Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi – Sussistenza – Rimborso dei contributi integrativi – Esclusione – Funzione solidaristica – Configurabilità.

In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi. (mass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Ghinoy), Sez. Lav., sentenza n. 30571 del 22 novembre 2019

Giurisprudenza Cassazione

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