Pregiudizialità penale (regime previgente): l’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare presuppone la medesimezza dei fatti contestati

Ai fini della valutazione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare a carico di un avvocato, allorchè i due procedimenti abbiano ad oggetto i medesimi fatti, e quindi ai fini della sussistenza dell’obbligo di sospensione del procedimento disciplinate sino alla definizione del procedimento penale per quei fatti, la circostanza che la contestazione dei fatti all’imputato sia avvenuta nel procedimento penale con l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale assume carattere decisivo e comporta la necessità della sospensione del procedimento disciplinare. La sospensione così disposta si esaurisce con il passaggio di in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio territoriale sia soggetta a termine di decadenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 234

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 22 Dicembre 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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