Precedenti disciplinari e colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”

Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l’incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 53; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 159. Sull’applicabilità, anche in sede disciplinare, della presunzione di non colpevolezza, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 313 del 20 Ottobre 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2014 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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