Praticanti avvocati: l’ammissione con riserva all’esame orale disposta dal TAR

In tema di ordinamento professionale forense, in presenza di un provvedimento della commissione esaminatrice di non ammissione del candidato alle prove orali dell’esame di avvocato, allorchè il giudice amministrativo, nell’adottare un provvedimento cautelare strumentale rispetto al giudizio d’impugnativa dell’esclusione dalla prova orale e limitato ad esso, sospenda temporaneamente l’efficacia del provvedimento di esclusione e disponga che il candidato sia ammesso a proseguire il procedimento, detta misura cautelare dispiega un’efficacia interna al processo e non può essere intesa come recante un ordine d’iscrizione dell’interessato, neppure con riserva, all’albo degli avvocati, una volta che questi abbia superato le prove orali cui sia stato ammesso a seguito della conseguita tutela in via d’urgenza.

Cassazione Civile, sentenza del 24 giugno 2004, n. 11750, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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