Pratica professionale e contemporanea attività di lavoro subordinato

La possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 91 del 13 giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 13 Giugno 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Napoli Nord, delibera n. 40 del 03 Dicembre 2019 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34207 del 21 Novembre 2022 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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