Patrocinio a spese dello Stato e richiesta del compenso direttamente al cliente

La sopravvenuta conoscenza, da parte del difensore, dell’insussistenza ab origine delle condizioni che avevano a suo tempo determinato l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comportano non solo la potenziale revoca del beneficio stesso nel momento in cui il difetto delle condizioni fosse conosciuto anche dall’Amministrazione concedente, ma altresì l’impossibilità per il difensore di chiedere allo Stato la liquidazione del compenso professionale senza rendersi complice di un illecito a danno dell’Erario. Conseguentemente, non vìola l’art. 85 DPR n. 115/2012 il professionista che, avuto conoscenza di ciò, richieda il pagamento delle proprie spettanze direttamente al cliente, quand’anche ancora (solo) formalmente ammesso al beneficio (Nel caso di specie, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era avvenuta per aver taciuto l’istante, nella domanda, le sue effettive condizioni reddituali, relative alla partecipazione ad una società non segnalata al Fisco).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2013, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 15 Marzo 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 10 Marzo 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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