Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, salva sempre, tuttavia, l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Atzori), sentenza n. 30 del 26 febbraio 2024