Onori ed oneri del munus defensionale: i limiti deontologici all’espressione del dissenso

L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino. Conseguentemente, non può ritenersi deontologicamente corretto affidare ad una campagna mediatica contestazioni circa l’operato di un giudice criticandone le doti professionali e censurandone la caratura etica nonché la capacità di giudizio, con un’animosità polemica venata di inutile sarcasmo e volgare ironia sui difetti fisici altrui (Nel caso di specie, le espressioni offensive erano contenute in una lettera aperta indirizzata a tutti gli avvocati del Foro e riguardavano il Ministro della Giustizia e diversi magistrati del Tribunale, sui quali ultimi peraltro i locali rappresentanti istituzionali dell’avvocatura non avevano manifestato alcuna doglianza. Nonostante la condanna in sede penale ad un anno e sei mesi con pena sospesa, il Consiglio territoriale assolveva disciplinarmente il professionista, ritenuto “attento conoscitore ed osservatore da oltre un trentennio delle vicende giudiziarie”, le cui riflessioni erano state semplicemente “espresse con notevole verve, estro, sarcasmo e pervase da un fortissimo e spiccatissimo spirito critico e satirico”. La decisione disciplinare veniva impugnata dalla Procura Generale al CNF, il quale, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso e ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 10 luglio 2017, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 10 Luglio 2017 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 11 Giugno 2014 (assoluzione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22085 del 11 Settembre 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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