Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Omessa ingiustificata partecipazione alle udienze – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di diligenza e sollecitudine, l’avvocato che ingiustificatamente non partecipi a due udienze e ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della pratica. (Nella specie è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento al professionista nei confronti del quale il C.d.O, per evidente carenza istruttoria sul punto, aveva invece dichiarato il non luogo a sanzione disciplinare). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 dicembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 26 Febbraio 2007 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Dicembre 2004 (assoluzione)
Giurisprudenza CNF

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