Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Rapporti con la parte assistita – Omessa partecipazione alle udienze – Omessa comunicazione al cliente sullo svolgimento del processo – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di diligenza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che, richiesto dal cliente di opporsi ad alcuni decreti ingiuntivi, non partecipando alle udienze determini la cancellazione dal ruolo e la successiva estinzione dei giudizi medesimi, e che ometta di dare comunicazioni al cliente sullo svolgimento del processo, a nulla rilevando l’eventualità che egli avesse officiato un procuratore domiciliatario in loco per svolgere l’incarico ricevuto. L’eventuale scelta del procuratore domiciliatario, infatti, fa carico al patrono della causa che comunque risponde delle eventuali mancanze ed omissioni del professionista da lui incaricato, e che ha comunque l’obbligo di accertarsi delle eventuali comunicazioni o notifiche relative alle proprie cause avvenute presso il domicilio eletto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 11 maggio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 maggio 2007, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 30 Maggio 2007 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 11 Maggio 2004 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment