Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Dovere di difesa – Scelte tecniche del professionista – Insindacabilità – Illecito deontologico – Non sussiste – Illecito disciplinare per negligenza – Condizioni.

Non commette alcun illecito disciplinare e non integra una ipotesi di comportamento negligente il professionista che provveda correttamente e ritualmente ad un atto di riassunzione e notifica, anche se poi quest’ultima per il cambio di indirizzo del destinatario non sia stata di fatto ritualmente e tempestivamente effettuata. Infatti, ogni inadempienza addebitabile per negligenza al professionista, se pur fonte di responsabilità civile, può integrare di per sé responsabilità disciplinare solo quando le circostanze concrete denotino “rilevante trascuratezza”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 novembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 04 Luglio 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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