Non commette illecito disciplinare l’avvocato che, PER STRATEGIA, non si presenta all’udienza penale

L’assenza ingiustificata del difensore di fiducia all’udienza penale non ha automatico rilievo deontologico (art. 38 cdf), atteso che tale condotta ben può essere dovuta ad una insindacabile strategia processuale, che peraltro non lascia privo di difesa il proprio assistito, stante la nomina del difensore d’ufficio ex art. 484 c.p.p. (Nel caso di specie, su segnalazione del magistrato, il COA locale aveva sanzionato il professionista per il solo fatto di non essersi presentato all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che detta assenza era stata concordata con il proprio assistito e nell’interesse di questi, ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53
NOTA:
In senso conforme, oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011, anche:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 10 Aprile 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment