Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il Collega senza previamente notiziare il COA di appartenenza per consentire un tentativo di conciliazione, come previsto dall’art. 22 cdf vigente all’epoca dei fatti e poi modificato).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 171

NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159. Contra, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 29 Novembre 2012 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 30 Marzo 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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