Ne bis in idem e decisioni in rito

Si verifica un “bis in idem” qualora la stessa condotta sia già stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere disciplinare e si sia formato un giudicato. Conseguentemente, l’annullamento in rito (nella specie, per motivi formali dovuti all’assenza di una sottoscrizione) della decisione disciplinare del Consiglio territoriale che abbia irrogato la sanzione disciplinare, non si traduce in una preclusione comportante l’impossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento degli addebiti e, quindi, una consumazione del potere disciplinare, poiché il giudicato si riferisce al solo accertamento della nullità, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 222

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 22 Dicembre 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 10 Novembre 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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