Manifestamente infondati i dubbi sulla legittimità costituzionale delle funzioni giurisdizionali affidate al CNF

È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento alle funzioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale, per asserito contrasto con l’art. 24 e con l’art. 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice.

Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 12066 del 29 maggio 2014

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 258.

Giurisprudenza Cassazione

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