Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA ed esercizio del diritto di difesa

Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63

NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 20 Aprile 2012 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 12 Marzo 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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