L’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato

Non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati quando risulti che il COA abbia ritenuto superflue o ininfluenti le deposizioni stesse per essere già pervenuto all’accertamento completo dei fatti attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 135

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3734 del 25 febbraio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 219.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 23 Luglio 2015 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Novembre 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13577 del 04 Luglio 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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