L’obbligo formativo non è assolto né attenuato dall’attività professionale in sè dell’avvocato

L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell’attività autoformativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso.

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021

Giurisprudenza Cassazione

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