L’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi

Il fatto che un avvocato non adempia alle proprie obbligazioni costituisce illecito disciplinare, che sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari). (Nel caso di specie, l’avvocato ometteva il versamento dei canoni dell’immobile di cui era conduttore).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 193
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 25.02.2011 n.15; C.N.F. 22.10.2010 n.105; C.N.F.15.12.2006 n.164; C.N.F. 28.12.1999 n.286.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 21 Ottobre 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 08 Novembre 2010 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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