L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

Il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (Nel caso di specie, il professionista aveva acquisito nel triennio 2008-2010 soltanto 2 crediti formativi sui 50 prescritti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due inflittagli dal COA di appartenenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 231

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Maggio 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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