L’obbligo di (corretta e veritiera) informazione al cliente

L’art. 40 CDF (ora, 27 ncdf), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 17-09-2012, n. 117.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 24 Settembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 28 Febbraio 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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