L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare avanti al COA

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè la disciplina procedimentale non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di procedura penale e, in particolare, non è prevista né la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell’infrazione disciplinare, né una fase istruttoria vera e propria. Ne consegue che, nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione, ex art. 47 r.d. n. 37 del 1934, non sussiste alcun obbligo di informarne l’incolpato con avvisi o convocazioni, prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13 Settembre 2006)

Cassazione Civile, sez. Unite, 05 ottobre 2007, n. 20843- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. SALVAGO Salvatore- P.M. PALMIERI Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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